Egitto. Per la pena di morte nessuna rivoluzione all’orizzonte

A due anni dalla rivoluzione i Tribunali egiziani continuano a condannare a morte: il dibattito nella società civile è vivo, ma non sembra esserci una posizione condivisa che ne condanni l’applicazione.

 

Esattamente un anno fa, al-Ahly e al-Masry – due club calcistici egiziani – hanno giocato una delle partite più sanguinose della loro storia.

A Port Said, l’incontro fra le due squadre si è concluso con un risultato inaspettato, la sconfitta dell’al-Ahly, prima in classifica e “orgoglio di tutta la nazione”.

Dopo la partita, lo stadio si è trasformato in un campo di battaglia in cui i supporter dell’al-Masry hanno attaccato violentemente non solo i loro avversari ma anche le forze dell’ordine: 74 persone hanno perso la vita.

Sabato scorso una Corte civile ha condannato a morte 21 dei 70 indagati con l’accusa di aver attaccato, ucciso e creato il caos nello stadio.

La sentenza ha scatenato le proteste dei familiari dei detenuti che, per ritorsione, hanno attaccato la prigione della città. Le forze dell’ordine hanno risposto con lacrimogeni e proiettili di gomma.

Il resto degli imputati verrà processato il 9 marzo e fra di loro vi sono 9 ufficiali di polizia. “E’ una sentenza molto dura, ma i responsabili di questa tragedia non si meritano che questo. A nessuno piace vedere morire la gente, ma chi commette un omicidio deve essere condannato a morte”, ha dichiarato un ultras di al-Ahly.

 

LA PENA DI MORTE NELL’EGITTO POST-RIVOLUZIONARIO

Negli ultimi due anni il dibattito sull’uso della pena di morte si è riacceso in più occasioni e ha trovato spazio sia sulla stampa nazionale che internazionale.

Lo scorso novembre, il Tribunale penale del Cairo ha condannato a morte 6 copti – originari dell’Egitto ma residenti all’estero – e il pastore americano Terry Jones, accusati di aver preso parte alla realizzazione e distribuzione del controverso film “L’Innocenza dei Musulmani”. I sette imputati sono stati processati in contumacia.

Pochi mesi prima, nell’agosto 2012, un Tribunale di Ismailiyya aveva deciso che quattordici attivisti islamici – accusati di aver ucciso 7 persone in Sinai nel 2011 (di cui 6 pubblici ufficiali e un civile) – dovessero essere impiccati. Gli imputati erano sospettati di appartenere a un gruppo estremista e di aver preso di mira sia militari che forze dell’ordine.

Il dibattito sulla pena di morte ha interessato anche il processo all’ex presidente Mubarak. La Procura aveva infatti richiesto la condanna a morte sia per l’ex dittatore che per altri 6 dei suoi fedelissimi, tra cui il suo ex ministro degli interni, Habib el Adly.

L’accusa in questo caso era di “omicidio premeditato” nei confronti di più di 800 manifestanti morti durante i 18 giorni di proteste. Alla fine tuttavia la Corte ha abbandonato l’idea della pena capitale optando per l’ergastolo.

Secondo Amnesty International, i partiti politici dell’Egitto post-Mubarak non hanno dimostrato alcun interesse ad impegnarsi sulla questione dell’abolizione della pena di morte.

Soprattutto i partiti islamisti – che dominano l’attuale scenario politico – si sono mostrati irremovibili rispetto alla possibilità di cambiare la legislazione.

 

L’ORDINAMENTO GIURIDICO EGIZIANO

Attraverso una serie di trattati e risoluzioni, l’Onu ha cercato di promuovere l’abolizione della pena di morte su scala globale.

Nei casi in cui è stato impossibile, ha invitato gli Stati membri a limitare l’uso di questa misura e a fornire al condannato una serie di “garanzie”, come ad esempio la possibilità di fare appello a una Corte di grado superiore. Uno degli obiettivi delle Nazioni Unite era la riduzione dei crimini per cui la pena di morte è prevista all’interno degli ordinamenti giuridici.

Nel 2007, con la risoluzione 62/149, è stata avviata una moratoria sull’uso della pena capitale. 104 paesi hanno votato a favore, 54 contro e 29 si sono astenuti. 

L’Egitto è fra quelli che non hanno aderito e le autorità si sono giustificate definendo la risoluzione “incompatibile con la religione e gli standard legali dell’ordinamento giuridico interno”.

Inoltre hanno aggiunto che “la pena di morte viene usata solo in armonia con le procedure legali e le misure del diritto islamico, di modo che questa pena sia compatibile sia con gli obblighi giuridici che religiosi”.

Secondo un report della Ong Arab Center for the Indipendence of the Judiciary and Legal Profession (ACIJLP), l’ordinamento giuridico egiziano prevede la pena di morte per ben 105 crimini.

In molti casi, la fattispecie del reato è descritta nella legislazione in modo vago e, perciò, la sua interpretazione si presta all’arbitrarietà del giudizio della Corte. Ad esempio, l’articolo 77 del Codice penale prevede che “chiunque compia un atto premeditato contro l’indipendenza, l’unità e l’integrità del paese” può essere punito con la morte.

In Egitto la pena di morte è comunemente utilizzata nei casi di omicidio premeditato, stupro, reati legati al terrorismo e al traffico e consumo di droga. Si esegue con l’impiccagione del condannato.

Sia i Tribunali civili che le Corti militari possono emanare questo tipo di sentenza, ma la procedura giuridica è leggermente differente.

Nel primo caso, il condannato a morte può fare appello alla Corte di cassazione (una corte di grado superiore). Tuttavia l’appello può essere presentato solo con riferimento a questioni procedurali e non sostanziali. Inoltre, anche nel caso l’imputato non faccia appello, il procuratore ha l’obbligo di inviare un memorandum alla Cassazione, che può decidere se modificare la sentenza, adottando una pena meno grave.

Nel caso delle Corti militari invece, l’imputato non ha il diritto di fare appello a nessun altro organo giudiziario: può solo adire un ufficio militare superiore.

In entrambi i “circuiti giuridici” – sia militare che civile – il presidente della Repubblica ha il potere di concedere la grazia ai condannati a morte o di commutarne la pena. Ogni sentenza deve essergli sottoposta dal ministro della Giustizia.

Nel caso delle Corti civili la sentenza di morte deve essere emessa dalla Corte con decisione unanime dei giudici che la compongono. Nel caso delle Corti militari invece vale la regola della maggioranza.

I Tribunali civili inoltre, una volta concordata la pena, devono richiedere l’opinione del Gran Mufti. Tuttavia quest’opinione non è vincolante e, se non viene ricevuta entro 10 giorni, il procedimento giuridico a carico degli imputati procede normalmente.

 

LA PENA DI MORTE SOTTO MUBARAK

Mentre nel resto del mondo questa misura veniva abolita da molti governi, secondo Amnesty International dal 1990 al 2000 il ricorso alla pena di morte in Egitto è aumentato.

Nell’arco di dieci anni, i Tribunali hanno emesso 530 condanne e sono state portate a termine 213 esecuzioni.

Sotto Mubarak la legislazione anti-terrorismo (con annessa pena di morte) era concepita come l’arma con cui combattere la violenza politica dei gruppi d’opposizione al regime, soprattutto di matrice islamica.

Il 2009 è stato un anno di “massacri”. Ben 136 persone sono state condannate a morte: 68 solo nel mese di giugno, con una media di esecuzioni annuali di circa 80 detenuti.

Dal 2009 al 2011, il numero di condanne è leggermente diminuito (si è scesi a 115). Inoltre bisogna considerare che il numero delle condanne supera di molto quello delle esecuzioni: fatta eccezione per le Corti militari, la sentenza viene resa effettiva solo se ad accettarla è la Corte di Cassazione, che spesso la commuta in una pena meno grave.

Il dibattito pubblico sull’efficacia della pena di morte è molto vivo. La società egiziana sembra però spaccata su questo punto, e anche fra gli esponenti delle fasce più acculturate delle società non sembra esserci una visione condivisa.

In generale, le autorità religiose tendono a sostenere l’utilizzo di questa misura in quanto prevista dal Corano. I pensatori religiosi più ortodossi vorrebbero addirittura che fosse estesa a un numero maggiore di crimini come l’adulterio e l’apostasia.

Di opposto segno l’umore di gran parte della società civile che sembra essere a favore di una limitazione del suo uso, soprattutto attraverso una diminuzione dei reati per cui è prevista, a dimostrazione che in Egitto non è ancora presente un vasto consenso che permetta al sistema giuridico del paese di abbandonare il ricorso a questa pratica

 

This article has been originally published by: Osservatorio Iraq – Medioriente e Nordafrica

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